Con l’approvazione del disegno di legge in Consiglio dei Ministri, avvenuta lo scorso 28 gennaio, lo Smart Working, letteralmente il “lavoro agile”, che prevede lo svolgimento del lavoro anche fuori dai locali aziendali (ad esempio a casa), sarà ufficialmente regolamentato anche in Italia. Nel giro di pochi mesi entreranno in vigore le misure attuative. La regolamentazione dello smart working riguarda le modalità contrattuali, le modalità di svolgimento della prestazione, il potere di controllo del datore, la sicurezza e la salute del lavoratore, la protezione dei dati aziendali. Lo smart working è a tutti gli effetti un contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato), che può essere svolto in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, che prevede un trattamento economico non inferiore a quello svolto all’interno dell’azienda, senza l’obbligo di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all’esterno dell’azienda. È previsto che vengano anche individuati i tempi di riposo del lavoratore. Per la protezione dei dati e la riservatezza, il datore di lavoro deve adottare «misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore che svolge la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile». A livello di sicurezza informatica sono numerosi i fattori di rischio che entrano in gioco: browser insicuri, connettività wi-fi non protetta, dispositivi contenenti malware, mancato utilizzo di software di sicurezza o smarrimento degli stessi dispositivi. Le aziende dovranno adottare metodi di isolamento, o interverranno con la gestione di tecnologie critiche quali, ad esempio, la crittografia. Sicuramente, come barriera anti-intrusione, prevarranno politiche di autenticazione degli accessi per garantire l’identità degli utenti che si collegano alla rete aziendale. Il lavoratore è tenuto a custodire con diligenza gli strumenti tecnologici messi a disposizione dal datore di lavoro. Il datore deve inoltre garantire salute e sicurezza a chi svolge questo tipo di prestazione: deve consegnare al lavoratore un’informativa scritta con cadenza annuale nella quale vengono individuati i rischi generali connessi al tipo di lavoro. Infine il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Nel rispetto dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, ricade sull’accordo tra le parti la regolamentazione dell’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione compiuta all’esterno dei locali aziendali dal lavoratore agile.